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Fondo per il credito ai nuovi nati (articolo 4). Aumenta di 10 milioni per il 2009 la dotazione del "Fondo di credito per i nuovi nati" da destinare in favore delle famiglie di nuovi nati o di bambini adottati nel 2009 che siano portatori di malattie rare. Viene ridotto da 50 a 40 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia Spa.
Fondo per il servizio antincendi negli aeroporti (articolo 4, commi da 3-bis a 3-quater). Le risorse complessive del Fondo per il servizio antincendi negli aeroporti, istituito dall'articolo 1, comma 1328, della legge finanziaria 2007, sono destinate a finalità di valorizzazione e miglioramento della qualità del servizio svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco: attuazione dei "patti per il soccorso pubblico", stipulati annualmente tra il Governo e le associazioni sindacali del Corpo, nella misura del 40% delle risorse; istituzione di una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno, nella misura del 60% delle risorse. Le modalità di utilizzo delle risorse saranno definite nell'ambito dei procedimenti negoziali relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sono oggetto di nuova destinazione le risorse complessive del Fondo per il servizio antincendi negli aeroporti e non solo quelle del biennio 2006-2007.
Fondo per le aree sottoutilizzate (articolo 18). Le risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas) sono assegnate, oltre che al Fondo sociale per occupazione e formazione e al Fondo infrastrutture, come già previsto dalla norma, anche al Fondo per la competitività delle imprese, per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca. Sostituito il comma 2, aggiungendo la disposizione che prevede la definizione delle modalità per l'utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle già assegnate al Fondo sociale per l'occupazione e formazione per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, con esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione, con decreto del ministro del Lavoro di concerto con il ministro dell'Economia, previa intesa della Conferenza unificata, fermo restando il rispetto dei diritti quesiti. Aggiunto il comma 4-bis, finalizzato all'attuazione del cosiddetto Piano casa: le misure possono essere realizzate anche mediante le seguenti risorse finanziarie aggiuntive provenienti dal Fondo aree sottoutilizzate (Fas): quota del Fas destinata dal comma 1, lettera b), al finanziamento del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del Dl 112/2008; risorse autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota di pertinenza di ciascuna regione del Fas. Per le medesime finalità, il nuovo comma 4-bis modifica l'articolo 11 del Dl 112/2008: non viene più richiesta l'intesa della Conferenza unificata per l'approvazione del Piano casa, ma il semplice parere della stessa; viene inserito un comma 12-bis che prevede, per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, la destinazione di 100 milioni di euro a valere sulle risorse dell'articolo 21 del Dl159/2007, da ripartire tra le regioni con apposito decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (articolo 2, comma 5-ter). Incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di 20 milioni di euro per l'anno 2009. Viene conseguentemente ridotta da 50 a 30 milioni di euro la somma stanziata per Equitalia Spa.
Imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione al Pra di ipoteche convenzionali o per residuo prezzo sui veicoli (articolo 3, comma 13-bis). Ridotta da una misura minima di 150 euro a 50 euro l'imposta provinciale di trascrizione (Ipt) per l'iscrizione al Pra di ipoteche convenzionali o per residuo prezzo sui veicoli, precisando che la cancellazione delle medesime ipoteche è esente dalla predetta imposta.
Incentivi per il rientro in Italia dei "cervelli" (articolo 17). Modificata la rubrica in "Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all'estero. Applicazione del credito d'imposta per attività di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero". L'incentivo, che consiste nell'assoggettamento del reddito di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e ricercatori che operano all'estero nella misura del 10% dell'imponibile ed esclusione ai fini Irap, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. Modifiche al comma 2, facendo riferimento genericamente a contratti stipulati con imprese residenti o localizzate all'estero (e non più a contratti di commissione). Rispetto alla residenza o localizzazione delle imprese vengono ricompresi, oltre agli Stati inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana, contenuta nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, sono ricomprese anche le imprese residenti o localizzate negli Stati membri della Comunità europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo (dunque, l'Islanda e il Liechtenstein).
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